Export in CINA: registrazione delle imprese di produzione alimentare

A partire dal 1° gennaio 2022 tutte le società straniere produttrici di prodotti alimentari che esportano in Cina sono tenute ad effettuare un’apposita registrazione presso l’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (v. Decreto 248 del GACC).

Il Ministero della Salute ha diramato per il tramite delle Regioni e Province Autonome ai servizi sanitari di tutte le aziende sanitarie locali alcune circolari esplicative che si possono consultare al seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=&id=5761&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione 

Ambito di applicazione: produttori, trasformatori e impianti di stoccaggio esteri di prodotti alimentari finiti esportati nella Repubblica Popolare Cinese. Sono esclusi: Additivi alimentari e prodotti semplicemente connessi all’alimentazione (es. materiali da imballaggio); Intermediari commerciali o magazzini che effettuano esclusivamente attività di deposito in condizioni idrometriche (temperatura/umidità) non controllate; Siti produttivi intermedi di filiera (a meno che non esportino prodotto semilavorato nella RPC).

Validità registrazione: 5 anni

In base agli ultimi aggiornamenti del 23 dicembre 2021, per sapere che tipo di registrazione è necessario effettuare bisogna consultare l’elenco in base al codice di nomenclatura combinata che si può scaricare al seguente link: https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/allegato%202%20-%20HSCIFER_EN_0.xlsx 

Nell’ultima colonna è riportata l’indicazione “yes” / “no”:

  • se è riportato “yes”, è necessario provvedere alla registrazione tramite Autorità competente italiana, che si interfaccerà direttamente con il GACC; l’ufficio competente è la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (mail: segreteriadgsan@sanita.it ) che raccoglie le richieste e la documentazione presentata dalle imprese produttrici alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
  • se è riportato “no” è necessario provvedere all’auto-registrazione tramite il portale del GACC.

I numeri riportati nell’ultima colonna a destra indicano il tipo di registrazione da effettuare:

Istruzioni dettagliate del Ministero della Salute: https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/PPT%20registrazione%20singlewindow_1.pdf 

La procedura di registrazione autonoma è semplificata e, basata essenzialmente su autocertificazioni e upload online di documenti comprovanti lo status dell’azienda che richiede la registrazione, tra cui:

  1. «Producer’s application for enterprise registration»: una domanda di registrazione da compilarsi online, contenente, tra l’altro, il nome del produttore, l’indirizzo del sito produttivo, i prodotti per cui si effettua la registrazione etc.
  2. «Documents certifying the identification of the enterprise (such as business license issued by the competent authority of the country/region)»: il certificato di registrazione dell’impresa o visura camerale
  3. «Statement by the producer that it conforms with requirements of these Regulations»: un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, scaricabile dallo stesso portale).

Ogni stabilimento (sito produttivo) dovrà munirsi di un account di registrazione che consentirà di ottenere un numero di registrazione per ciascuna categoria di prodotto esportata. Pertanto:

  • Uno stabilimento che esporta più categorie di prodotto potrà avere più numeri di registrazione
  • Ogni stabilimento dovrà avere un account e se un operatore possiede più siti produttivi sono
    necessari altrettanti account di registrazione.

In aggiunta ai requisiti già previsti dagli standard obbligatori cinesi applicabili, il Decreto 249 GACC prevede che il produttore deve apporre il numero di registrazione su ciascun imballaggio interno ed esterno del prodotto alimentare. In particolare, il numero dovrà anche essere riportato sulla cd. unità minima di vendita.

A partire dal 1 Gennaio 2022, non sarà possibile importare prodotti che non riportino il predetto numero di registrazione. Sarà possibile applicare etichette adesive sui prodotti che ne fossero sprovvisti, una volta ottenuto il numero di registrazione, al fine di consentire lo sdoganamento e commercializzazione.

Relativamente alle aziende che hanno già presentato domanda di registrazione sul portale, le autorità cinesi hanno reso disponibile un link attraverso il quale è possibile reperire tutti gli stabilimenti che hanno completato con successo il processo di autoregistrazione sul loro sito: https://ciferquery.singlewindow.cn/
Da qui è possibile accedere alla pagina dedicata alla ricerca delle imprese registrate che hanno ottenuto un numero di registrazione cinese (China Reg. Numb.). All’Italia sono stati assegnati id number alfanumerici che iniziano con le lettere “CITA” seguite da una sequenza di numeri.
Al seguente link https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/allegato-1-query-singlewindow_2.pdf è possibile reperire alcuni chiarimenti sulle modalità di consultazione della query potendo effettuare ricerche con diversi parametri (per Paese, per codice di registrazione cinese, per codice di registrazione italiano, per categoria di prodotto). 

Per maggiori informazioni: https://www.ice.it/it/node/7779 

(Fonte: ICE Pechino)