INFO BREXIT Focus Vino

Alcune indicazioni utili per le aziende produttrici di vino che operano o desiderano operare con il Regno Unito dal 1° gennaio 2021.

PREMESSA

Il commercio del vino è regolato dall’allegato TBT n.5 (Trade in Wine) dell’Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Regno Unito anche detto “Accordo di Natale”. Con “vino” si intendono le uve fresche, il mosto di uve e il mosto di uve parzialmente fermentato che sono stati vinificati o aggiunti al vino nel territorio della parte esportatrice. La normativa si applica, come vedremo in seguito, ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato.

Requisiti base per esportare in UK post-Brexit:

  • presentare una dichiarazione doganale;
  • possedere un codice EORI;
  • dimostrare l’origine della merce per beneficiare del dazio zero.
ETICHETTATURA

a) Norme, tempistiche e figura dell’FBO

Il vino importato e commercializzato in Gran Bretagna deve essere etichettato con l’indirizzo di un importatore o di un imbottigliatore con sede nel Regno Unito, o di entrambi. È possibile continuare a utilizzare i dati di un importatore o imbottigliatore dell’UE fino al 31 dicembre 2023.

Dal 1° gennaio 2024 le etichette dei vini dovranno avere l’indicazione di un importatore/imbottigliatore/FBO situato nel Regno Unito.

L’Irlanda del Nord (secondo il Protocollo dell’Irlanda del Nord) resta nel Mercato Comune Europeo, quindi rispetterà le norme unionali relative alla circolazione delle merci (in materia di dogane, IVA, accise e sistema EMCS) e di conseguenza le norme UE per l’etichettatura degli alimenti. Dal 1° gennaio 2021, è necessario utilizzare il nome e l’indirizzo di un importatore (o imbottigliatore nel caso di vino sfuso) con sede nell’UE o Nord Irlanda sull’etichetta del vino commercializzato in Nord Irlanda. 

b) L’etichetta secondo l’accordo

1) Una parte, Ue o UK, (fonte TCA) non esige che sul contenitore, sull’etichetta o sull’imballaggio del vino dell’altra parte, figuri alcuna delle date seguenti o loro equivalenti

a) data di confezionamento;
b) data di imbottigliamento;
c) data di produzione o fabbricazione;
d) data di scadenza, data limite per l’uso, data limite per l’uso o il consumo e relative varianti;
e) termine minimo di conservazione e relative varianti;
f) data di vendita raccomandata.

In deroga alla lettera e), una parte può esigere l’indicazione del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell’aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.

2) Ciascuna parte provvede affinché sull’etichetta dei prodotti sia indicato un codice che consente l’identificazione del lotto cui il prodotto appartiene, a norma della legislazione della parte esportatrice del prodotto condizionato. Il codice del lotto deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Una parte non consente la commercializzazione di prodotti condizionati che non sono conformi a tali prescrizioni (quindi obbligatorio).

3) Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni o l’indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol, se necessario, figurino su un’etichetta supplementare apposta a un contenitore per vino. Le unità del Regno Unito non sono le stesse unità dell’UE (8 g di alcol, rispetto a 10 g nell’UE). Le etichette supplementari possono essere apposte al contenitore per vino dopo l’importazione ma prima che il prodotto sia immesso sul mercato nel territorio della parte, purché le informazioni obbligatorie figurino integralmente e in modo preciso.

4) I produttori di alcol sono incoraggiati a riportare sulle etichette le informazioni relative alla salute e sulla responsabilità sociale. Ad esempio è consigliato l’utilizzo del pittogramma della gravidanza oppure l’utilizzo della dicitura “È più sicuro non bere alcolici durante la gravidanza”. È parimenti consigliata l’adozione di formule che scoraggino il consumo irresponsabile o il consumo di alcol da parte di minorenni.

5) Il vino può contenere allergeni che possono colpire i consumatori con allergie o intolleranze alimentari. Per tale motivo, i vini devono includere una dichiarazione su una delle etichette nel caso in cui uno dei 14 allergeni designati dalla legislazione alimentare sia presente nel prodotto:

  • vini con anidride solforosa superiore a 10 mg / litro;
  • vini con latte o ovoprodotti (limiti rilevabili nel prodotto finito a livelli superiori a 0,25 mg / litro) devono essere chiaramente etichettati.

La dicitura deve includere la parola “contains”:

  • sulphur dioxide/sulphites/sulfites;
  • ‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’, ‘egg albumin’ ‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ o ‘milk protein’.

NB: La parte importatrice NON esige che sull’etichetta siano indicati gli allergeni che sono stati usati nella produzione del vino ma che non sono presenti nel prodotto finito.

Disposizioni transitorie ed esaurimento scorte

Il vino che, alla data di entrata in vigore dell’accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte ma in maniera non conforme a quanto stabilito dall’accordo stesso, può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato:

  • da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del presente accordo;
  • da dettaglianti, fino ad esaurimento delle scorte.

L’allegato sul commercio del vino sarà rivisto dalle parti entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo per apportare miglioramenti e ulteriori semplificazioni commerciali.
Ricordiamo inoltre, che dal 1° gennaio 2021 tutto il materiale da imballaggio in legno (pallet, casse, scatole, ecc.) che si muove tra GB e l’UE deve soddisfare gli standard internazionali ISPM15 (International Standards for Phytosanitary Measures) sottoponendosi a trattamento termico e marcatura. Per la circolazione intra-UE non è necessario il rispetto di tali standard ma se la spedizione diretta verso l’Irlanda del Nord transitasse per la Gran Bretagna allora dovrebbe ugualmente rispettare gli standard ISPM15.

Altre informazioni utili

Pratiche enologiche e standard: il commercio dei prodotti vitivinicoli tra UE e UK avviene secondo le pratiche enologiche per il vino raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (“OIV”)

Altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle parti:

  • il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere usati per l’arricchimento e l’edulcorazione a condizioni specifiche e limitate (fissate all’allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto), fatta salva l’esclusione dell’uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo;
  • l’aggiunta di acqua nella vinificazione non è consentita, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche;
  • le fecce fresche possono essere usate a condizioni specifiche e limitate (stabilite all’allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e all’allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione mantenuto).

Metodi di analisi: utilizzati nell’ambito delle operazioni di controllo sono quelli riconosciuti e pubblicati dall’OIV.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le indicazioni geografiche (IG) registrate nell’Unione Europea al 31.12.2020 continuano ad essere protette nel Regno Unito senza riesame, senza necessità di presentare una nuova domanda e gratuitamente. Tale protezione durerà fintanto che le stesse IG saranno protette nell’Unione. Le IG che erano allo stato di domanda nell’UE al 31.12.2020, non coprono più il Regno Unito (ma continuano a coprire l’Irlanda del Nord), così come tutte le nuove domande presentate dopo il 31 dicembre 2020. Per far si che quest’ultime siano protette anche nel resto del Regno Unito dovranno essere oggetto di autonoma domanda nel Regno Unito in base alla nuova procedura nazionale prevista dal Paese. Il Department for Environment, Food and Rural Affairs (DeFra) è l’autorità competente per le IG nel Regno Unito (incluso NI).

Loghi

I tradizionali simboli dell’UE potranno continuare ad essere utilizzati nella commercializzazione nel Regno Unito dei prodotti alimentari e agricoli contraddistinti da IG dell’UE registrate al 31 dicembre 2020. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024 tali simboli dovranno essere accompagnati dai nuovi simboli,  adottati nel Regno Unito già dal 1° gennaio 2021 per tutte le nuove domande nazionali UK. 
L’uso del logo IG del Regno Unito è facoltativo per i vini e le bevande spiritose
I simboli IG del Regno Unito proteggono quindi i nomi dei prodotti registrati quando vengono venduti in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles). È possibile utilizzare tale logo sul prodotto solo se il nome dispone di protezione IG. È necessario utilizzare il logo associato alla designazione assegnata al nome IG registrato.

PRODOTTI BIOLOGICI

L’accordo stabilisce il riconoscimento reciproco dell’equivalenza dell’attuale legislazione biologica e dei sistemi di controllo dell’UE e del Regno Unito per tutte le categorie di prodotti biologici. La Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) ha riconosciuto l’UE come equivalente ai fini del commercio di prodotti organici pertanto alimenti e mangimi certificati come biologici nell’UE continueranno ad essere accettati come biologici in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2023 (e viceversa). Tale riconoscimento sarà rivalutato entro la fine del 2023 alla luce delle nuove norme dell’UE per i prodotti biologici.

Gli OdC (organismi di certificazione di prodotto) dell’UE secondo quanto stabilito non dovranno richiedere un riconoscimento da parte di DEFRA fino alla data stabilita. Come misura temporanea, i prodotti biologici importati in GB dall’UE, NON richiederanno un certificato di ispezione (COI) fino al 1° luglio 2021. Con l’approvazione del Reg. di Esecuzione (UE) 2020/2196, che modifica il Reg. (UE) n. 1235/2008, l’Unione Europea ha riconosciuto equivalenti alcuni Organismi di controllo britannici.
I prodotti biologici certificati da quest’ultimi potranno pertanto, se accompagnati da regolare Certificato di ispezione (COI), essere importati nell’Unione ai sensi della vigente normativa. 
Per quanto concerne l’importazione e l’esportazione di alimenti biologici da UE in Nord Irlanda e viceversa, non vi sono modifiche, il commercio di prodotti organici continua come prima.

SPEDIZIONI VERSO LA GRAN BRETAGNA (MERCE IN REGIME DI SOSPENSIONE D’ACCISA)

La circolazione di prodotti soggetti ad accisa avviene da deposito fiscale nazionale, o da speditore registrato, verso altro deposito fiscale o destinatario registrato UK (titolari di codice di accisa).
L’esportazione richiede la trasmissione della dichiarazione doganale (DAU) da parte dell’operatore economico all’ufficio doganale di esportazione.
I prodotti soggetti ad accisa dovranno circolare con il documento e-AD, dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell’UE.
Il processo genererà un codice di riferimento amministrativo (ARC), di 21 caratteri, univoco per quel movimento specifico. Il codice deve viaggiare con la merce in ogni momento e verrà riportato nella casella 44 del DAU.
Per la spedizione di vino da parte di piccoli produttori (produzione annua inferiore ai 1.000 hl) è previsto l’utilizzo del modello MVV-E.
Il depositario autorizzato deve compilare e presentare l’e-AD tramite il sistema EMCS prima che abbia luogo il movimento.
Questo sistema rimarrà in funzione fino al 31 maggio 2021 per i movimenti in corso di prodotti soggetti ad accisa, tra l’UE e il Regno Unito, iniziati prima della fine del periodo di transizione 31.12.2020. Il sistema europeo EMCS può continuare ad essere utilizzato solo per spostare merci dall’UE al NI.
L’operazione di esportazione sarà chiusa dall’Ufficio doganale di esportazione sulla base delle informazioni contenute nel visto uscire dell’Ufficio doganale di uscita comunitario; la contestuale emissione della nota di esportazione concluderà la circolazione in regime sospensivo da accisa e comporterà lo svincolo della relativa garanzia.
L’esportatore riceverà la notifica elettronica della conclusione dell’operazione di esportazione e della circolazione.
In caso di vendite a distanza via internet (Distance selling), le accise devono essere pagate prima dell’arrivo dei vini in Gran Bretagna. Premesso che per spedire prodotti nazionali in regime sospensivo occorre comunque un deposito fiscale, nel caso delle vendite online conviene effettuare la spedizione tramite corriere o spedizioniere specifico con numero di accisa che potrà direttamente incaricarsi del pagamento di tutte le imposte.

SPEDIZIONE VERSO LA GRAN BRETAGNA (MERCE IN REGIME DI ACCISA ASSOLTA)

Le spedizioni da operatori economici nazionali verso Gran Bretagna di prodotti immessi in consumo in Italia avvengono dal 1° gennaio 2021 rispettando tale sequenza:

  • applicazione regime di esportazione (espletamento formalità doganali), con restituzione dell’accisa nazionale;
  • esportazione diretta (dogana di uscita dello Stato): i prodotti pervengono alla dogana scortati dal DAS;
  • esportazione indiretta (dogana di uscita di altro Stato Membro): fattispecie non ammessa dalla Commissione Europea.

Esportazione indiretta (Ufficio doganale di uscita di altro Stato Membro):

  • Depositi fiscali → espletamento formalità doganali di esportazione ed emissione e-AD a scorta dei prodotti;
  • Piccoli produttori → espletamento formalità doganali di esportazione ed emissione MVV- E a scorta dei prodotti.

Esportazione diretta (Ufficio doganale di uscita dello Stato): presentazione dichiarazione doganale ed emissione di e-AD o in alternativa di MVV- E (o documento MVV) a scorta dei prodotti.

ARRIVO DELLA MERCE IN GRAN BRETAGNA

Una volta che le merci verranno ricevute e controllate nel magazzino accise, il destinatario che le riceve deve:

  • confermare che la merce è arrivata;
  • completare e inviare una notifica HMRC.

Se le merci entrano in Gran Bretagna attraverso località di confine che non dispongono di sistemi di controllo doganale esistenti, si avrà tempo fino alla fine del giorno lavorativo successivo per notificare all’HMRC che le merci
sono entrate nel Paese. In questo scenario l’ingresso in EMCS (nella sua versione GB) può anche essere ritardato fino alla fine del giorno lavorativo successivo. Ciò è a condizione che si inserisca il riferimento della garanzia di circolazione delle accise sulla dichiarazione doganale di importazione.

SPEDIZIONE VERSO L’IRLANDA DEL NORD

Con l’Irlanda del Nord si applica il protocollo dell’Irlanda del Nord che prevede l’applicazione delle norme UE in materia doganale per la circolazione delle merci tra Stati membri. La circolazione si conclude con la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario UK, attestata dalla nota di ricevimento comunicata elettronicamente. Non ci saranno dunque specifiche formalità doganali, quindi: 

  • permanenza del regime unionale di circolazione tra Stati Membri dei prodotti sottoposti ad accisa;
  • per trasferimenti in regime sospensivo, gli operatori stabiliti in Irlanda del Nord devono essere registrati e autorizzati nei sistemi elettronici delle accise;
  • definizioni e classificazioni dei prodotti nonché modalità di applicazione dell’accisa restano disciplinate dalle Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE del Consiglio.
ARRIVO DELLA MERCE IN IRLANDA DEL NORD

Se si introduce regolarmente alcol in sospensione d’accisa da paesi UE, è possibile che il destinatario utilizzi uno dei seguenti 3 metodi:

  • richiesta di approvazione come destinatario registrato (Registered Consignee);
  • utilizzo dei servizi di un destinatario registrato che lo importerà per suo conto;
  • utilizzo dei servizi di un depositario autorizzato (Authorised Warehouse keeper), il quale riceve l’alcool per suo conto e lo immagazzina in sospensione d’imposta in un deposito autorizzato per le accise.

Se si utilizzano i servizi di un depositario autorizzato, questo deve chiedere l’approvazione come proprietario registrato, a meno che non stia importando solo vino. Come destinatario registrato, non può detenere o spedire prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’imposta. Dovrà rendere conto del dazio, se dovuto nel caso di merce non di origine UE, non appena le merci saranno ricevute nel Regno Unito, e poi pagare il dazio in regime di differimento.
Se si introduce occasionalmente alcol in sospensione d’accisa da paesi UE, è possibile richiedere all’HMRC di divenire un destinatario temporaneo registrato (Temporary Registered Consignee). Prima che le merci vengano spedite, occorrerà pagare il dazio su ogni spedizione all’HMRC esclusivamente nei casi in cui non sia possibile riconoscere il trattamento preferenziale d’origine.

REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE

L’Accordo UE-Regno Unito stabilisce il divieto, per le parti, di applicare dazi doganali, sia all’importazione che all’esportazione esclusivamente nei confronti di quei prodotti che possono definirsi “originari” dell’altra parte. Per beneficiare di tariffe e quote zero le imprese devono dimostrare che i loro prodotti soddisfano tutti i requisiti di origine necessari previsti dall’Accordo. 

Quando una merce può definirsi originaria? Sono considerati “originari” di una delle due parti i prodotti:

  • interamente ottenuti in una delle due parti (trattandosi di beni con un legame diretto o indiretto con il territorio non presentano problematiche per l’origine);
  • fabbricati in una delle due parti (UE) esclusivamente a partire da materiali originari della stessa parte (UE); 
  • fabbricati in una delle due parti (UE) incorporando materiali non originari purché soddisfino le regole di origine specifiche per prodotto previste dall’Accordo (cd. “lavorazione sufficiente”)
COME DIMOSTRARE L’ORIGINE DEL PROPRIO PRODOTTO?

La parte importatrice accorda, all’importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell’altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell’importatore. L’importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni.
Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno dei seguenti elementi:

  • un’attestazione di origine, rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario

o

  • la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore

ATTESTAZIONE DELL’ORIGINE DA PARTE DELL’ESPORTATORE

(Periodo: dal___________ al __________ (1))
L’esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell’esportatore … (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di … (3) origine preferenziale.

…………………………………………………………………………………………………… (4)
(Luogo e data)
……………………………………………………………………………………………………
(Nome dell’esportatore)

1) Se l’attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell’articolo ORIG.19 [Attestazione di origine], paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
2) Indicare il numero di riferimento che identifica l’esportatore. Per l’esportatore dell’Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione. Per l’esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all’esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
3) Indicare l’origine del prodotto: il Regno Unito o l’Unione.
4) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

L’attestazione di origine è rilasciata dall’esportatore, sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione dello stesso. L’esportatore è pertanto responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite (in caso di violazioni sono previste sanzioni). Va riportata direttamente in fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione (packing list, bill of lading, delivery note). Per gli esportatori italiani, la possibilità di inserire nella fattura la dichiarazione di origine preferenziale è riconosciuta soltanto per chi è iscritto alla Banca Dati REX. Anche gli esportatori non registrati al REX possono tuttavia certificare l’origine dei prodotti su fattura, ma solo se il valore di spedizione complessivo non supera i 6.000 euro. L’attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle lingue ufficiali dell’accordo e deve essere firmata dall’esportatore (l’obbligo di firma non sussiste per la dichiarazione resa dall’esportatore registrato nel sistema REX). L’attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino ad un massimo di 24 mesi. Un’attestazione di origine può accompagnare un’unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte oppure spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell’attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

IL SISTEMA REX

L’iscrizione alla banca dati REX è stata semplificata grazie al “Portale dell’operatore REX” operativo dal 25 gennaio 2021: https://coldirettiexportveneto.it/sistema-rex-avvio-del-portale-delloperatore/ 

REGOLE SPECIFICHE DI ORIGINE PER IL VINO

Se si esporta “vino”, voce doganale NC 2204, l’attribuzione dell’origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione del materiale non originario è idonea a determinare un cambiamento di classifica del bene finale, purché le uve fresche utilizzate (sottovoce 0806 10) siano “interamente ottenute” nel territorio dell’Unione europea.
Ugualmente, dovranno essere interamente ottenute in territorio UE le variabili del succo di uva (compresi i mosti), mentre gli zuccheri non originari utilizzati nel processo di produzione non potranno eccedere il 20% del peso del prodotto finale.
Diventa quindi chiaro che, potendosi usare solo una piccola quantità di additivi e coadiuvanti nel prodotto, qualsiasi vino prodotto con uve UE nell’UE sarà di origine europea e quindi entrerà in Gran Bretagna senza l’applicazione di tariffe.

ACCISE

Queste rimangono in vigore. Anche i vini e le bevande spediti come campioni gratuiti sono soggetti ai diritti di accisa. L’omissione del pagamento di dette imposte sui campioni è considerato reato.
Le accise sul vino vengono pagate quando il l’ABV (alcol in volume) è superiore all’1,2%. Tuttavia, è comunque necessario registrare i dettagli delle operazioni di produzione nei record di produzione.
Ad esempio, occorre pagare accise per lo spumante se il vino ha un ABV superiore al 5,5%, ma non superiore al 15% ed è contenuto in una bottiglia chiusa con una pressione in eccesso di 3 bar o più a 20° C a causa dell’anidride carbonica, oppure, indipendentemente dalla pressione, è tenuto in una bottiglia chiusa con un tappo a forma di fungo tenuto in posizione da un laccio o da una chiusura.

(Fonte: ICE Londra)