CESSIONI INTRA-UE: prove documentali per la non imponibilità

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 che introduce gli elementi di prova per determinare l’effettivo trasferimento dei beni da un paese all’altro dell’Unione.

Detto regolamento, modificando il Regolamento UE 282/2011, con l’art. 45bis, per la prima volta individua i documenti probatori necessari per accertare la natura intracomunitaria della cessione. Tale prova consente al venditore-cedente di qualificare l’operazione come “non imponibile art. 41”.

Il punto 3 dell’art. 45bis divide gli elementi di prova in due gruppi:

Il Regolamento inoltre prevede diversi abbinamenti di prove:

  • se i beni vengono spediti dal venditore (o da un terzo per suo conto): il cedente deve essere in possesso di almeno due prove del gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure una prova qualsiasi del gruppo A in combinazione con una prova del gruppo B;
  • se i beni vengono spediti dall’acquirente (o da un terzo per suo conto), ovvero in presenza di rese INCOTERMS 2020, EXW o FCA: il cedente oltre alle prove di cui sopra (2 prove del gruppo A, o 1 del gruppo A + 1 del gruppo B), deve essere in possesso di una dichiarazione rilasciata dal cessionario, nella quale quest’ultimo certifichi che la merce è giunta al paese di destinazione.

Inoltre in detta dichiarazione occorre indicare anche i seguenti dati:

  • Data del rilascio,
  • Nome ed indirizzo dell’acquirente
  • Qualità e natura dei beni.
  • Data e luogo di arrivo.

Tale dichiarazione deve essere fornita al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Le nuove norme che entreranno in vigore con il prossimo gennaio 2020, rendono alquanto critica la “non imponibilità Iva” per le cessioni intracomunitarie soprattutto nei casi in cui il trasporto è curato direttamente dal venditore con i propri mezzi o nel caso la spedizione sia a cura del cessionario non residente, soprattutto nel caso di rese EXW o FCA.