NOTA ICE SUI DAZI USA

La presente Nota informativa si rivolge alle imprese italiane interessate o già operative sul mercato USA, a seguito della recente decisione di adottare nuovi dazi da parte dell’Amministrazione Trump.

    Nel fornire indicazioni di carattere generale si rinvia ai documenti pubblicati dall’Amministrazione USA quale riferimento ufficiale:

    ALIQUOTA E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    Dalle 00:01 del 5 aprile si applica la tariffa del 10% a tutti i Paesi (ad eccezione della Cina). Per l’ulteriore dazio del 10%, entrato in vigore con decorrenza 9 aprile per i prodotti provenienti dall’Unione Europea, ne è stata annunciata dal Presidente Trump la sospensione nella stessa giornata del 9 aprile con decorrenza 10 aprile per 90 giorni. Il dazio aggiuntivo stabilito per i prodotti provenienti dall’UE è quindi pari al 10%, salvo quanto specificato oltre. Negli Stati Uniti la base di calcolo del dazio è il prezzo di vendita FOB indicato nella Commercial Invoice (CI) e quindi non include il trasporto (U.S Custom and Border Protection).

    1. CUMULABILITÀ CON DAZI PRE-ESISTENTI

    Dalle informazioni disponibili, le nuove aliquote si applicano in aggiunta a quelle preesistenti, salvo quanto disposto con l’Ordine Esecutivo del 29 aprile sulla non cumulabilità. Tuttavia, è consigliabile verificare caso per caso con il proprio spedizioniere, con i consulenti doganali di fiducia o direttamente allo U.S. Customs and Border Protection.

    2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE ESCLUSE ALLA DATA DI OGGI (E.O.14256)

    Non sono colpite dalle nuove aliquote alcune categorie di prodotti (salvo modifiche successive) che si riportano a titolo esemplificativo:

    • Prodotti farmaceutici
    • Rame, semiconduttori
    • Alcune materie prime non disponibili in quantità sufficiente sul mercato interno USA, come determinati minerali e terre rare;
    • Prodotti energetici
    • Legname

    Si consiglia, in ogni caso, di consultare l’elenco dettagliato dei prodotti di cui all’Allegato II dell’Ordine Esecutivo 14257, che non sono soggetti alle aliquote ad valorem previste dall’Ordine Esecutivo del 2 aprile, così come integrato/modificato dal Memorandum dell’11 aprile.

    3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE SOGGETTE A DAZI SETTORIALI

    Nel medesimo provvedimento del 2 aprile, si fa riferimento a dazi differenziati per alcune categorie di prodotti:

    • Acciaio e alluminio*: incremento dei dazi dal 25% al 50% sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati entrato in vigore il 4 giugno 2025. L’art. 6 della Proclamation che introduce tali dazi specifica che non è soggetto al dazio del 50% il contenuto non in acciaio e non in alluminio dei prodotti contenenti questi metalli (che sarà, tuttavia, sottoposto al dazio “reciproco” del 10%).

    In adempimento alla citata Proclamation, il Bureau of Industry and Security (BIS) ha pubblicato un avviso con cui ha specificato, tra l’altro, ulteriori prodotti derivati dell’acciaio e soggetti ai dazi del 50% (tra cui frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e altri ancora). I dazi per questi ulteriori prodotti derivati dell’acciaio sono entrati in vigore il 23 giugno 2025.

    Si consiglia di consultare, oltre all’Annex I della Proclamation 10896 sull’acciaio (cfr. Federal Register) all’Annex I della Proclamation 10895 sull’alluminio (cfr. Federal Register), la Proclamation e i codici ulteriori indicati nell’avviso del BIS.

    • Auto e componenti*: in vigore dal 3 aprile dazi addizionali del 25% sulle automobili straniere; dal 3 maggio sono entrate in vigore tariffe del 25% sulle componenti automobilistiche; per l’elenco dei codici doganali dei prodotti derivati si consiglia di consultare il provvedimento e l’Annex I sul Federal Register;
    • Semilavorati tecnologici: potrebbero essere soggetti ad aliquote diverse (tra il 10% e il 15%), a seconda del contenuto tecnologico e della rilevanza sulla sicurezza nazionale statunitense;
    • Altri prodotti di importanza strategica: sono possibili modifiche o aumenti temporanei di dazi per ragioni di sicurezza È fondamentale rimanere aggiornati consultando la sezione Tariffa Doganale degli Stati Uniti (Harmonized Tariff Schedule – HTS).

    *Con ordine esecutivo del 29.04.2025, l’Amministrazione americana ha fornito un chiarimento sulla non cumulabilità dei dazi introdotti dai provvedimenti finora adottati. In particolare, l’ordine esecutivo fa riferimento ai dazi applicati a prodotti in acciaio, alluminio, automobili e prodotti provenienti da Canada e Messico. 

    4. E-COMMERCE

    Se la merce viene spedita al cliente da un magazzino negli USA, il dazio è dovuto al passaggio in dogana; se invece la merce è spedita direttamente al cliente dall’Italia, ai pacchi con valore fino a 800 USD per persona /giorno si applica la regola del “de minimis” e pertanto non è dovuto il dazio.

    5. SPUNTI DI AZIONE PER L’AZIENDA ESPORTATRICE

    Le imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti dovranno allo stato attuale:

    • Verificare la classificazione doganale dei propri prodotti (codice HS) per comprendere se rientrano nelle nuove aliquote;
    • Verificare tramite i propri accordi Incoterms di consegna al cliente se il dazio è a carico del produttore o del cliente;
    • Coordinarsi con spedizionieri e operatori doganali per assicurare la corretta applicazione delle procedure di sdoganamento e l’eventuale pagamento dei dazi all’atto dello sdoganamento, prima che la merce sia rilasciata negli USA;
    • Monitorare possibili eccezioni o meccanismi di esclusione: l’Amministrazione potrebbe offrire esenzioni a singole imprese o prodotti, specialmente nel caso di importazioni non reperibili a livello domestico USA.

    Si raccomanda di consultare il sito ufficiale della United States International Trade Commission per trovare l’ultima versione del Harmonized Tariff Schedule of the United States.

      (Fonte: ICE)